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Art. 1. - E'
costituita l'Associazione “SABOR DE CUBA”è una libera
Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma
del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché
del presente Statuto.
Art. 2. -
L'Associazione SABOR DE CUBA persegue i seguenti scopi:
1. la promozione in
Italia della cultura musicale, letteraria, artistica e storica
centro - sud americana ed in particolar modo cubana attraverso
contatti fra persone
enti ed associazioni. L’ampliamento delle
conoscenze delle tradizioni popolari e folcloristiche centro –
sud americane e soprattutto cubane nel mondo giovanile e non; proporsi come punto
d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana
e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
Art. 3. -
L'associazione SABOR DE CUBA per il raggiungimento dei suoi
fini, intende promuovere varie attività culturali:
dibattiti, concerti seminari, convegni, inoltre per perseguire lo
scopo istituzionale potrà eventualmente organizzare corsi di ballo
Art. 4. -
L'associazione SABOR DE CUBA è offerta a tutti coloro che,
interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per
tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale
stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano
contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale
ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Tali soci
sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a
rivalutazione.
Art. 5. -
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta
del richiedente controfirmata da almeno due soci, al Consiglio
direttivo.
Art. 6. - Tutti
i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni
assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
della Associazione.
Art. 7. - Tutti
i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 8. - Le
risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
· contributi;
· donazioni e lasciti;
· rimborsi;
·
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di
associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in
armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art. 9. –
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato
dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Art. 10. – Gli
organi dell’Associazione sono:
· l’Assemblea dei soci;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente;
Art.. 11. –
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto,
atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è
composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un
voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via
straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia
richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un
decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente
la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la
presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei
presenti.
Art. 12. –
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
·
elegge il Consiglio direttivo,
·
approva il bilancio preventivi e consuntivo;
· approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale
scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un
segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il
consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti
dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti
2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro
attività gratuitamente e durano in carica fino alla revoca.
Art. 14 – Il
consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole
voci di spesa e
di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise
in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate
relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali;
Art. 15. –
Il presidente dura in carica fino alla revoca ed è legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti
gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e
chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli
incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività
varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione
del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di
ammissione.
Art. 16 – Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere
devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di
pubblica utilità.
Art. 17. –
Tutte le cariche elettive sono gratuite.Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate.
Art. 18. – Per
quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di
legge vigente in maniera. Questo statuto è composto da N° 18
articoli disposti su sei pagine.
LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 05.11.2006
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